VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta', sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze. Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.